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Statuto

dell'Associazione Mandolinistica Romana

 

ART. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E’ costituita l’Associazione culturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE MANDOLINISTICA ROMANA (già costituita nell’anno 1984) con sede in Roma.

Avrà durata illimitata nel tempo.

 

ART. 2

NATURA E SCOPO

L’Associazione ha come finalità la diffusione e la promozione dello studio e la pratica degli strumenti a plettro, mantenendo così viva questa tradizione mediante:

organizzazione ed esecuzione di manifestazioni culturali  musicali;

  • lo studio e l’insegnamento degli strumenti a plettro ed a pizzico;

  • la promozione, l’organizzazione e la partecipazione a concorsi o manifestazioni nazionali ed internazionali riguardanti gli strumenti a plettro;

  • l’incisione e la promozione di dischi, nastri e materiale audiovisivo attinenti agli strumenti a pizzico;

  • il recupero, la conservazione e l’archiviazione di partiture storiche, arrangiamenti e trascrizioni di musiche originali e non per orchestre a plettro;

  • il recupero, la conservazione di strumenti a plettro ed a pizzico, rari e di particolare pregio;

  • collaborazione e gemellaggio con altre associazioni aventi scopi analoghi, nazionali ed internazionali.

L’associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere una attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non soci, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell’Associazione al fine di migliorare l’efficienza e la qualità delle attività istituzionali.

Con delibere del Consiglio Direttivo, dopo l’approvazione dell’assemblea dei soci, possono essere istituite diverse sedi operative e può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Fa parte integrante dell’Associazione Mandolinistica Romana la formazione orchestrale denominata “Orchestra Mandolinistica Romana” (OMR), che sarà costituita da quegli elementi in grado di suonare uno strumento a plettro o a pizzico, tra quelli tipici dell’organico di questa formazione.

Inoltre, possono essere formati altri organici strumentali che agiscono ed interagiscono nell’ambito associativo in osservanza delle norme statutarie e del regolamento interno, su delibera del Consiglio Direttivo (e per ogni singolo evento), sentito il parere del Consiglio Artistico.

 

ART. 3

SOCI E LORO AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

 

  • Il numero dei soci è illimitato. Per entrare a far parte dell’Associazione occorre presentare domanda scritta indirizzata al Presidente. Tale domanda dovrà contenere una dichiarazione di accettazione dello Statuto e del regolamento interno. Le domande pervenute saranno esaminate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile ed eventualmente approvate.

  • Sono soci ordinari dell’ Associazione Mandolinistica Romana quelle persone che, sottoscrivendo il presente Statuto, ne condividono le dichiarate finalità e s’impegnano a contribuire attivamente a realizzarle con spirito di solidale e democratica partecipazione rispettando lo statuto ed i regolamenti.

  • Sono soci sostenitori dell’Associazione quelle persone che, non potendo impegnarsi a partecipare alle sue attività, ne apprezzano tuttavia le finalità istituzionali ed offrono a sostegno di esse ogni possibile appoggio morale e materiale.

  • Ogni socio sarà tenuto al versamento di una quota annua associativa, determinata dal Consiglio Direttivo, il cui mancato versamento nei tempi fissati comporterà la perdita automatica della qualità di socio.

  • La qualità di socio si perde per decesso, recesso, decadenza ed esclusione.
  • Il socio può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell’associazione.

  • L’esclusione di un socio è prevista per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che ledano i diritti dell’associazione e dei singoli componenti o che fomentino dissidi in seno ad essa, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio espulso potrà ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea che giudicherà definitivamente a maggioranza.

  • Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

 

ART. 4

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente dell’associazione.

Tutte le cariche all’interno dell’associazione sono a titolo gratuito.

 

ART. 5

ASSEMBLEA DEI SOCI E SUE DELIBERAZIONI

 

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita dell’associazione. E’ composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L’assemblea dei soci deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario;

l’assemblea deve essere inoltre convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisa la necessità dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei soci.

L’assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci (in caso di non raggiungimento del numero legale ci sarà una seconda convocazione secondo i termini stabiliti dal c.c in materia). Delle assemblee viene redatto verbale dal segretario, nominato di volta in volta e firmato dal Presidente.

L’assemblea deciderà sulle seguenti materie:

  • definizione degli indirizzi generali dell’attività sociale;

  • nomina del presidente dell’associazione;

  • definizione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e loro elezione;

  • approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo;

  • esame e votazione delle eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai regolamenti interni. In questo caso l’assemblea dovrà essere costituita con la presenza almeno dei due terzi dei soci e delibererà a maggioranza dei presenti.

  • ogni socio può farsi rappresentare da altro socio tramite delega scritta ma ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

  • su quanto previsto dall’art. 3 punto 7 del presente statuto.

 

ART. 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Viene eletto direttamente dall’assemblea dei soci e resta in carica un biennio; si compone da 3 a 5 membri, tra cui il Presidente dell’associazione, un Vice Presidente e un segretario.

In caso di dimissione o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, può provvedere alla sua sostituzione, per cooptazione temporanea, fino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei soci.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

 

 

  • nomina del vice Presidente e del segretario;

  • amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

  • organizzazione, coordinamento e direzione;

  • preparazione del Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;

  • ammissione ed esclusione di soci

  • delibera circa le spese previste;

  • accettazione di donazioni di beni sia in natura che in danaro;

  • nomina del Consiglio Artistico;

  • nomina o revoca del direttore d’orchestra;

  • accettazione di eventuali proposte artistiche (concerti, spettacoli, ecc.) o collaborazioni musicali con altri artisti o  associazioni ed enti, avendone preventivamente vagliato l’interesse ai fini associativi e le condizioni logistiche necessarie  per il loro svolgimento;

  • elaborazione dei regolamenti interni e delle variazioni statutarie;

 

Si riunisce almeno una volta a trimestre, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle assemblee del Comitato Direttivo viene redatto verbale dal segretario e firmato dal presidente.

 

ART. 7

PRESIDENTE

 

Il Presidente presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, e ne vigila il regolare svolgimento. Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione nei confronti dei terzi.

 

ART. 8

CONSIGLIO ARTISTICO

 

E’ nominato dal Consiglio Direttivo, ed è composto da massimo tre membri, scelti tra i soci, al di fuori del Consiglio Direttivo.

II Consiglio Artistico è un organo di consulenza a sostegno del Consiglio Direttivo.

L'attività del Consiglio Artistico riguarda soprattutto l'incentivazione della vita musicale e la consulenza del Consiglio Direttivo, in tutte le questioni, che riguardano specificatamente la musica.

Esso cura, su ordine del Consiglio Direttivo, esclusivamente le attività musicali dell’associazione.

Il Consiglio Artistico rilascia il parere al Consiglio Direttivo per la costituzione dei gruppi strumentali interni dell'Associazione. Tale parere è obbligatorio per il Consiglio Artistico e da tenere in giusta considerazione per il Consiglio Direttivo.

 

ART. 9

ESERCIZIO FINANZIARIO

 

L’esercizio sociale e finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo, alla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico e finanziario per l’approvazione dell’assemblea ordinaria.

 

ART. 10

PATRIMONIO ED ENTRATE

 

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote sociali degli associati. Inoltre, entrano a far parte del patrimonio tutti quei beni, in natura o in denaro, che perverranno all’associazione a qualsiasi titolo, compresi quelli già esistenti.

Durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

 

 ART. 11

 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

L’associazione si scioglie su delibera di un’Assemblea appositamente convocata con la presenza di almeno i tre quarti dei soci (art 21 del Codice Civile). In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo che questo non sia destinato dall’Assemblea a finalità di utilità generale (purché ammesse dalla leggi vigenti in materia sulla regolamentazione delle associazioni).

 

ART. 12

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta dl Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

 

 

 

Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L.  4/12/1997 n. 460.

 

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del libro I, Titolo II del Codice Civile, e le norme in materia di associazioni sportive dilettantistiche e culturali, per quanto compatibili.