Associazione > Statuto
ART. 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
E’ costituita l’Associazione culturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE MANDOLINISTICA ROMANA (già costituita nell’anno 1984) con sede in Roma.
Avrà durata illimitata nel tempo.
ART. 2
NATURA E SCOPO
L’Associazione ha come finalità la diffusione e la promozione dello studio e la pratica degli strumenti a plettro, mantenendo così viva questa tradizione mediante:
organizzazione ed esecuzione di manifestazioni culturali musicali;
L’associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere una attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non soci, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell’Associazione al fine di migliorare l’efficienza e la qualità delle attività istituzionali.
Con delibere del Consiglio Direttivo, dopo l’approvazione dell’assemblea dei soci, possono essere istituite diverse sedi operative e può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
Fa parte integrante dell’Associazione Mandolinistica Romana la formazione orchestrale denominata “Orchestra Mandolinistica Romana” (OMR), che sarà costituita da quegli elementi in grado di suonare uno strumento a plettro o a pizzico, tra quelli tipici dell’organico di questa formazione.
Inoltre, possono essere formati altri organici strumentali che agiscono ed interagiscono nell’ambito associativo in osservanza delle norme statutarie e del regolamento interno, su delibera del Consiglio Direttivo (e per ogni singolo evento), sentito il parere del Consiglio Artistico.
ART. 3
SOCI E LORO AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
ART. 4
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Organi dell’Associazione sono:
Tutte le cariche all’interno dell’associazione sono a titolo gratuito.
ART. 5
ASSEMBLEA DEI SOCI E SUE DELIBERAZIONI
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita dell’associazione. E’ composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.
L’assemblea dei soci deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario;
l’assemblea deve essere inoltre convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisa la necessità dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei soci.
L’assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci (in caso di non raggiungimento del numero legale ci sarà una seconda convocazione secondo i termini stabiliti dal c.c in materia). Delle assemblee viene redatto verbale dal segretario, nominato di volta in volta e firmato dal Presidente.
L’assemblea deciderà sulle seguenti materie:
ART. 6
CONSIGLIO DIRETTIVO
Viene eletto direttamente dall’assemblea dei soci e resta in carica un biennio; si compone da 3 a 5 membri, tra cui il Presidente dell’associazione, un Vice Presidente e un segretario.
In caso di dimissione o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, può provvedere alla sua sostituzione, per cooptazione temporanea, fino alla successiva assemblea.
Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei soci.
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
Si riunisce almeno una volta a trimestre, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle assemblee del Comitato Direttivo viene redatto verbale dal segretario e firmato dal presidente.
ART. 7
PRESIDENTE
Il Presidente presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, e ne vigila il regolare svolgimento. Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione nei confronti dei terzi.
ART. 8
CONSIGLIO ARTISTICO
E’ nominato dal Consiglio Direttivo, ed è composto da massimo tre membri, scelti tra i soci, al di fuori del Consiglio Direttivo.
II Consiglio Artistico è un organo di consulenza a sostegno del Consiglio Direttivo.
L'attività del Consiglio Artistico riguarda soprattutto l'incentivazione della vita musicale e la consulenza del Consiglio Direttivo, in tutte le questioni, che riguardano specificatamente la musica.
Esso cura, su ordine del Consiglio Direttivo, esclusivamente le attività musicali dell’associazione.
Il Consiglio Artistico rilascia il parere al Consiglio Direttivo per la costituzione dei gruppi strumentali interni dell'Associazione. Tale parere è obbligatorio per il Consiglio Artistico e da tenere in giusta considerazione per il Consiglio Direttivo.
ART. 9
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio sociale e finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile successivo, alla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico e finanziario per l’approvazione dell’assemblea ordinaria.
ART. 10
PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote sociali degli associati. Inoltre, entrano a far parte del patrimonio tutti quei beni, in natura o in denaro, che perverranno all’associazione a qualsiasi titolo, compresi quelli già esistenti.
Durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
ART. 11
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione si scioglie su delibera di un’Assemblea appositamente convocata con la presenza di almeno i tre quarti dei soci (art 21 del Codice Civile). In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo che questo non sia destinato dall’Assemblea a finalità di utilità generale (purché ammesse dalla leggi vigenti in materia sulla regolamentazione delle associazioni).
ART. 12
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta dl Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.
Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/1997 n. 460.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del libro I, Titolo II del Codice Civile, e le norme in materia di associazioni sportive dilettantistiche e culturali, per quanto compatibili.
WebMaster: Mario D'Allura
Last modified: 06/1/2024
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